DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DEL 08.09.2022 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Ancora un successo a Strasburgo per il nostro ricorrente,  il quale aveva presentato ricorso contro l’Italia, per la mancata esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a lui favorevole, perché il Ministero non ha pagato il risarcimento entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso la violazione, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi. Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro il termine di tre mesi. Sia la decisione della giustizia interna, sia quella della corte sovranazionale sono state finalmente rispettate ed entrambe eseguite.