A cura dell’Avv. Giuseppe Raimondi
Con la sentenza n. 3070 del 26 novembre 2024, la sesta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su due tematiche di particolare rilievo sistematico in ambito penal-familiare: da un lato, il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 570, comma 2, e 570-bis c.p.; dall’altro, la corretta applicazione degli aumenti di pena nei casi di recidiva e continuazione.
- Il principio di specialità tra l’art. 570, comma 2, c.p. e l’art. 570-bis c.p.
La questione oggetto del primo motivo di ricorso verteva sull’asserita erroneità del giudizio di concorso materiale operato dai giudici di merito tra i reati di cui agli artt. 570, commi 1 e 2, e 570-bis c.p., ipotizzati in relazione alla medesima condotta omissiva dell’imputato. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando il principio per cui l’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, non si configura come fattispecie autonoma in concorso reale, bensì come norma speciale rispetto all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., qualora i destinatari dell’obbligo siano figli minori.
In base al principio di specialità ex art. 15 c.p., la disposizione di cui all’art. 570-bis c.p. — volta a sanzionare l’inadempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti dal giudice civile in sede di separazione o divorzio — deve ritenersi assorbita nel più ampio precetto dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., laddove la condotta incriminata si risolva nel far mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, già tutelati da quest’ultima disposizione.
- Il computo della pena tra recidiva e continuazione
Altro punto di rilevante interesse trattato nella sentenza è rappresentato dalla corretta sequenza applicativa degli aumenti di pena nei casi di recidiva contestata e di reati in continuazione. La Corte ha cassato la sentenza di appello laddove quest’ultima aveva operato l’aumento per la recidiva sulla pena già aggravata ai sensi dell’art. 81 c.p., anziché su quella base.
La pronuncia ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo cui l’aumento per la recidiva deve essere computato sulla pena base, anteriormente all’eventuale aumento per continuazione (ex multis, Cass., sez. VI, 20 aprile 2021, n. 15784), in ossequio ai principi di legalità e proporzionalità della sanzione.
- Considerazioni conclusive
La sentenza in esame si segnala per l’accurata ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie penali in materia di obblighi familiari e per la puntualizzazione metodologica in tema di commisurazione della pena. Essa offre un importante contributo interpretativo in merito all’inquadramento sistematico del delitto di cui all’art. 570-bis c.p., la cui applicazione autonoma deve ritenersi esclusa ove ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 570, comma 2, c.p.
Nel contempo, la decisione ribadisce un principio tecnico fondamentale per la prassi applicativa: la sequenza degli aumenti in sede di dosimetria della pena non è meramente formale, ma incide sulla legittimità del trattamento sanzionatorio, a tutela del principio di legalità penale sancito dall’art. 25, comma 2, Cost.
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010, Avvocato penalista presso Lo Studio Legale Zanghì dal 2006, collabora esternamente con lo SLB per il Diritto Penale Nazionale ed Europeo dal 2012.
Le Sue aree di competenza sono il Diritto Penale, il Diritto Penale Europeo, la confisca urbanistica, i reati edilizi e la difesa nel procedimento penale ed amministrativo per la tutela del diritto di proprietà, di iniziativa economica alla luce della Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) e del Diritto dei Media e dell’Informazione e nel Case Law della Unione Europea.
E’ iscritto all’elenco dei difensori di fiducia del Comune di Isola delle Femmine, per il quale si è costituito parte civile in vari procedimenti contro la criminalità organizzata mafiosa, e fa parte dell’elenco dei difensori dell’Ospedale Civico, con specifiche competenze in materia di responsabilità medica e medico/sanitaria.
E’ iscritto alle liste del gratuito patrocinio, ed all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.