Diritto alla Salute


Il Rapporto tra Medico e Paziente

La salute è diritto fondamentale dell'Uomo, di essa ciascuno può disporre liberamente in conformità a quanto previsto espressamente dagli art. 2, 13 e 32 della Costituzione, ciò in base ai principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nel rapporto medico-paziente nonché della economicità nell’impiego delle risorse disponibili.

Mediazione Obbligatoria / Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) - Assicurazioni


Per chi intende esercitare un'azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, o per chi intende difendersi per la esclusione della stessa, è previsto il ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale competente e dunque l'espletamento del tentativo di conciliazione, cui è alternativo l'esperimento di un procedimento di mediazione obbligatoria presso uno degli Organismi di Mediazione abilitati dal Ministero della Giustizia. Le parti, al fine di evitare il protrarsi del conflitto, possono dunque confrontarsi in modo amichevole sui presupposti principali su cui si fonda la pretesa. Le compagnie assicurative devono prendere parte ai procedimenti.

Consenso Informato / Diagnosi e Terapia

Il consenso rappresenta chiaramente il punto di equilibrio tra autonomia del paziente e l'indipendenza del medico ed è il miglior modo per poter concretizzare il diritto/dovere di curare e farsi curare, e della libertà di scelta nel contesto dei rapporti medico-sanitari. Nessun trattamento può iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Cartella Clinica / Intervento / Risarcimento

La cartella clinica è il documento fondamentale per individuare specificamente l'operato dei soggetti che si sono alternati, e l'eventuale responsabilità della struttura sanitaria ovvero l'assoluta estraneità del medico ad eventuali condotte omesse o della titolarità di errori commessi, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato. L'incompletezza della cartella clinica genera infatti un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario convenuto. Invece, se resta incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in base all'onere della prova gravano su chi agisce per affermare la responsabilità del medico.