DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DEL 08.09.2022 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Ancora un successo a Strasburgo per il nostro ricorrente,  il quale aveva presentato ricorso contro l’Italia, per la mancata esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a lui favorevole, perché il Ministero non ha pagato il risarcimento entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso la violazione, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi. Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro il termine di tre mesi. Sia la decisione della giustizia interna, sia quella della corte sovranazionale sono state finalmente rispettate ed entrambe eseguite.

DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DEL 18.11.2021 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Successo a Strasburgo per n. 209 nostri ricorrenti,  i quali avevano presentato ricorso contro l’Italia, per la mancata esecuzione di sentenze definitive di condanna a loro favorevoli (Lo Stato è stato condannato a risarcire complessivamente € 41.800,00 entro tre mesi oltre ai risarcimenti già percepiti a livello interno per ciascun ricorrente), perché non hanno percepito i risarcimenti entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso le loro ragioni, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi dalla cancellazione dei ricorsi dal ruolo , e dichiarando che, in effetti, v’era stata violazione del loro diritto ad ottenere un processo equo in un termine ragionevole, nonché del loro diritto di proprietà (sotto il profilo del mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria da parte dello Stato). Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro lo stesso lasso di tempo. PORCELLI ET AUTRES c. ITALIE. I nostri cinque ricorsi Adamo and Others v. Italy (Application Number 23778/18), Bonfiglio and Others v. Italy (Application Number 37995/18), Guida and Others v. Italy (Application Number 28206/18), Amato and Others v. Italy (Application Number 13334/18), Accardo and Others v. Italy (Application Number 3237/18).

Segue il testo della decisione.

Distanze tra edifici – Rassegna della Giurisprudenza sui principi e criteri di liquidazione del danno civile

Cons. Stato Sez. IV, 31/03/2015, n. 1692

Comune di Verona c. L.V. e altri

 

DISTANZE LEGALI

Distanze legali tra costruzioni

 

In materia di violazione delle disposizioni delle distanze tra edifici, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che in queste ipotesi l’interesse pubblico è in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. Nello specifico, il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con competenza del G.O.) e, dall’altra, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.). (Annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 4035/2005)

 

Cass. civ. Sez. II, 18/07/2013, n. 17635 (rv. 627242)

Cennamo c. Crispino e altri

 

PROPRIETA’ E CONFINI

Azioni a difesa della proprietà in genere

 

PROPRIETÀ – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Norme di edilizia – Violazione – Effetti – Risarcimento del danno – Distanze tra costruzioni – Norme del codice civile e relative norme integrative – Violazione – Conseguenze – Riduzione in pristino e risarcimento del danno – Natura del danno – Diminuzione temporanea del valore della proprietà – Cessazione dello stesso con il ripristino dello “status quo ante” – Sussistenza

 

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 12/02/2008)

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Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e annullamento con rinvio al fine di valutare la proporzionalità della confisca, depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (S.U. n. 13539 del 2020)


(Dell’Avv. Giuseppe Raimondi)

Le Sezioni Unite penali hanno depositato il 30 aprile le attese motivazioni della sentenza n. 13539 del 2020 che aggiungono una nuova puntata alla complessa e controversa materia della c.d. “confisca urbanistica”, da alcuni anni oggetto di disputa nella giurisprudenza nazionale ed europea.

Senza pretesa di potere riassumere in poche righe anni e anni di “dialogo tra le Corti”, è sufficiente, ai fini di introdurre ed inquadrare adeguatamente i termini della questione precipua rimessa e decisa, in via nomofilattica, dalle Sezioni Riunite penali della Suprema Corte, osservare quanto segue.

L’art. 44, comma 2 d.p.r. 380 del 2001 prevede che “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Sul tema, a partire dalla sentenza Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia, si è sviluppata un’ampia diatriba tra i giudici nazionali e la Corte di Strasburgo, più volte culminata con la condanna in sede europea del Governo italiano per violazione degli artt. 6, 7, e art. 1 prot. add. 1 della Cedu.

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La Corte dei Conti condanna l’Inps a restituire al militare gli importi trattenuti illegittimamente sulla pensione

Sentenza della Corte dei Conti favorevole per il ricorrente dello SLB – Avv. Nino Bullaro, il quale aveva presentato ricorso contro l’Inps per vedere riconosciuta l’illegittimità del recupero delle maggiori somme versate negli anni a titolo di pensione e percepite in buone fede . La Corte ha ribadito che (ricorso n. n. 65145 in materia di pensioni) “ai fini della soluzione della vertenza, assumono pertanto rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 2 del 2.7.2012. L’organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l’altro, la risoluzione della seguente questione di massima «1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine», ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.
Le Sezioni Riunite, nella sentenza 2/QM/2012, hanno poi affermato che «il diritto-dovere (recte: potere) dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità».
Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, hanno chiarito che l’affidamento del percipiente, che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’Amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura, con il protrarsi del tempo, sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione. Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede va individuato attraverso un serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità, in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento, nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’Amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.
Sulla scorta di tali affermazioni e all’esito di articolate considerazioni, alle quali si rinvia, le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata ecupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa.”.