Più Privacy sulla Salute anche nelle Sentenze Online

Corte dei Conti Dati Sanitari Diffusi Illecitamente Online

“Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità… Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici.
La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, non pregiudica la finalità di informazioni giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.
Più specificamente nel settore civile vanno omessi, anche in mancanza di richiesta: le generalità, nonché altri dati identificativi anche relativi a terzi…”
(Massima non ufficiale)

Con le quattro sentenze “di San Bernardino” (10510, 10511, 10512, 10513) del 20.05.2016 in commento la Corte Suprema di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di ben 105 ricorrenti dello Studio Legale Bullaro lesi nella loro sfera privata a seguito della pubblicazione sul sito internet della Corte dei Conti Sez. Giur. Palermo, dei loro dati personali (sanitari, invalidità etc.) unitamente alle generalità complete nelle sentenze che li riguardavano.

La normativa italiana prevede un sistema per la tutela della privacy nella pubblicazione delle sentenze previsto dell’art. 52 concernente la finalità di conoscenza e diffusione dei dati giudiziari.
Secondo tale sistema si provvede, in particolare, all’oscuramento obbligatorio dei dati «quando riguarda minori, o provvedimenti di status della famiglia». Tali oscuramenti possono essere effettuati anche per disposizione d’Ufficio, ove il Giudice lo ritenga opportuno.
I clienti dello studio hanno vinto il ricorso, senza tuttavia ottenere ancora la quantificazione del risarcimento del danno.
Tutti coloro i quali vogliono oscurati i propri i dati evitando la diffusione nelle banchi date e su internet possono farne richiesta
L’oscuramento o la cancellazione, però, in base alle Sentenze della Cassazione, deve avvenire d’ufficio quando riguarda dati sanitari.

Fonte: ADN KRONOS

Privacy e recupero crediti: il nuovo vademecum del Garante

image_galleryPrivacy e recupero crediti: il nuovo vademecum del Garante

Le regole per il corretto trattamento dei dati personali

Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore?

A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore.

Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento.

Il Vademecum

“Privacy e recupero crediti” è suddiviso in otto sezioni: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.

Il vademecum può essere scaricato in formato digitale dal sito web dell’Autorità

Roma, 18 aprile 2016

Conditions for applying to the Strasbourg Human Rights Court: changes as of 1 January 2016

ECHR Header

Some changes to the conditions for applying to the Court will be entering into force on 1 January 2016. They relate primarily to applications lodged by legal entities and those lodged by applicants who are represented by a lawyer from the outset of the proceedings.
Although the amendments are minor, they will entail a change of the application form. As of 1 January 2016 it will be essential to use this new form. Failure to comply with the formal
requirements for applying to the Court, as laid down in Rule 47 of the Rules of Court, will result in the application being rejected.
The new application form, together with further information to assist applicants in lodging an application, will be published on 1 January 2016 on the Court’s website, in the 37 official languages
of the Council of Europe member States.
Useful links:
– Bringing an application: changes to the rules and application form with effect from 1 January 2016 (link)
– Information documents for persons wishing to apply to the Court (link)

OSCE/ODIHR Director Link urges states to recognize serious harm female genital mutilation does to both women and societies at large

WARSAW, 5 February 2016 – Michael Georg Link, Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), today called on OSCE participating States to strengthen their responses to female genital mutilation as a form of violence against girls and women.

“In September 2015, at the United Nations Sustainable Development Summit, the 193 Member States, including OSCE participating States, unanimously agreed on the goal of eliminating female genital mutilation by 2030,” Director Link said. “Today, ahead of tomorrow’s International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, as on every other day, states have to be conscious of their obligation to work systematically to eradicate female genital mutilation, a form of violence used to harm women, both psychologically and physically, and to embed patriarchy.”

While welcoming the measures many participating States have already introduced in their legal and policy frameworks to prevent and combat female genital mutilation, the ODIHR Director said that more work should be done by governments to ensure their frameworks are in complete compliance with international standards and OSCE commitments in this field.

“Participating States need to take a holistic approach to the problem, not only through efforts to prevent the practice, but also to raise awareness among both women and men of its horrible effects, to provide medical and psychological assistance to victims, and to facilitate the sharing of effective practices in combating these cruel acts,” Director Link said.

Contacts
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Public Affairs Unit
Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Poland
Office: +48 22 520 06 00
Fax: +48 22 520 06 05
PublicAffairs@odihr.pl

Guida pratica per gli avvocati che rappresentano i ricorrenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Consiglio degli Ordini Forensi Europei – CCBE)

Screenshot 2015-12-09 11.52.37Questa guida pratica è rivolta agli avvocati che intendono adire la Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di una raccolta di domande e risposte contenente informazioni e consigli pratici sui procedimenti dinanzi ai giudici nazionali prima del ricorso alla Corte, su quelli dinanzi alla Corte stessa e sulla fase di esecuzione delle sentenze della Corte.
Il manuale copre un certo numero di domande, tra cui in quale fase del procedimento dinanzi ai giudici nazionali devono essere invocate le violazioni dei diritti umani, come presentare un ricorso alla Corte, gli aspetti tecnici del procedimento e il ruolo dell’avvocato una volta che la Corte si è pronunciata. Sono inoltre inclusi riferimenti a strumenti e risorse disponibili per i ricorrenti e i loro avvocati.
Prodotta in collaborazione con la Corte europea dei diritti dell’uomo, la guida è disponibile sul sito del Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE) in inglese, in francese e in italiano.

Living Will – Bioethics – Testamento Biologico e Dichiarazione Anticipata di Trattamento

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Secondo la legge italiana (Cfr. Art. 587 C.C.) il testamento è quell’atto con cui si dispone delle proprie sostanze, per il tempo in cui taluno avrà cessato di vivere.

Pertanto l’espressione “testamento biologico” appare fuorviante, trattandosi (come nel modello fornito) di disposizioni relative ad un particolare momento in cui si è ancora in vita, magari privi della possibilità di comunicare le proprie scelte sulle cure, compresa l’interruzione del trattamento.

In attesa di una legge specifica, attualmente al vaglio del parlamento, qualsiasi valutazione sulla validità di tali dichiarazioni va fatta alla luce dei casi Englaro, in Italia, ed al recentissimo caso Lambert e altri c. Francia (che richiama due precedenti italiani alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Giuliani e Gaggio c. Italia e Calvelli e Ciglio c. Italia), di cui consigliamo la lettura.

Ricordiamo che l’eutanasia attiva (es. somministrare un farmaco letale per aiutare a morire con il minor dolore possibile) è un reato previsto e punito dal codice penale all’art. 579 C.P., seppure in forma meno grave dell’omicidio volontario e che l’eutanasia passiva è ammessa in Italia nella misura in cui l’obbligo del medico di curare,  viene a cessare qualora il malato terminale, adeguatamente informato, chieda in piena coscienza la sospensione delle cure, consapevole delle conseguenze mortali di tale atto.

Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita