Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e annullamento con rinvio al fine di valutare la proporzionalità della confisca, depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (S.U. n. 13539 del 2020)


(Dell’Avv. Giuseppe Raimondi)

Le Sezioni Unite penali hanno depositato il 30 aprile le attese motivazioni della sentenza n. 13539 del 2020 che aggiungono una nuova puntata alla complessa e controversa materia della c.d. “confisca urbanistica”, da alcuni anni oggetto di disputa nella giurisprudenza nazionale ed europea.

Senza pretesa di potere riassumere in poche righe anni e anni di “dialogo tra le Corti”, è sufficiente, ai fini di introdurre ed inquadrare adeguatamente i termini della questione precipua rimessa e decisa, in via nomofilattica, dalle Sezioni Riunite penali della Suprema Corte, osservare quanto segue.

L’art. 44, comma 2 d.p.r. 380 del 2001 prevede che “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Sul tema, a partire dalla sentenza Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia, si è sviluppata un’ampia diatriba tra i giudici nazionali e la Corte di Strasburgo, più volte culminata con la condanna in sede europea del Governo italiano per violazione degli artt. 6, 7, e art. 1 prot. add. 1 della Cedu.

Il dibattito tra giudici italiani ed europei sembrava essersi ricomposto con la sentenza G.i.e.m. ed altri c. Italia del 28 giugno 2018 emessa dalla Grande Chambre della Cedu, ove il massimo consesso europeo, allineandosi quasi integralmente alla posizione della Corte Costituzionale italiana espressa nella sentenza n. 49 del 2015, aveva affermato la compatibilità tra prescrizione e confisca urbanistica a condizione che siano stati “dimostrati tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, nel pieno rispetto dei diritti di difesa sanciti dall’art. 6 C.e.d.u.” e ciò anche in una sentenza di condanna, non passata in giudicato, perché travolta dalla dichiarazione di prescrizione maturata nel successivo grado di giudizio.

A seguito della sentenza G.i.e.m., tuttavia, sorgeva nelle pronunce della Suprema Corte italiana un nuovo contrasto in ordine alla seguente questione di diritto «se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia».

Nello specifico con l’ordinanza di remissione si specificava come sembrava non esserci – allo stato dell’arte – una norma di legge che permettesse di attribuire un tale potere al Giudice dell’impugnazione, non potendosi individuare tale norma nell’art. 578 bis c.p.p., introdotto con l’art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, che aveva recepito l’orientamento giurisprudenziale espresso con la nota sentenza Lucci delle Sezioni Unite (S.U. del 21.7.2015, n. 31617) in tema di confisca allargata, ove si era statuito che, ai fini del mantenimento della confisca, fosse sempre necessario che “vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato” (si specificava, in particolare, proprio la necessità, nel caso di sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, di potere proseguire il giudizio, ai soli fini di valutare la legittimità della confisca, in analogia a quanto previsto dall’art. 578 del codice di rito in tema di decisione sugli effetti civili).

Con ordinanza n. 40380 del 2019, pertanto, la terza sezione della Cassazione aveva rimesso la risoluzione della controversia alle Sezioni Unite.

Ebbene, con sentenza n. 13539 del 2020, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– «la confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001 può essere disposta anche in presenza di un causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129 comma 1 c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento»;

– «in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusive per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001».

Appare chiaro ed evidente già da una mera lettura acritica dei principi di diritto affermati dalle S.U. che la problematica relativa alla “proporzionalità” della confisca urbanistica sia in realtà finita in secondo piano (leggendo la motivazione per esteso, in effetti, la Corte sul punto ritiene inammissibile il ricorso per carenza di interesse, limitandosi a suggerire ai terzi estranei al processo di far valere le proprie ragioni in un eventuale incidente di esecuzione).

Con il primo dictum, invece, il massimo Consesso ha approfittato dell’opportunità per riaffermare alcuni principi posti in discussione in alcune pronunce delle sezioni semplici successive alla sentenza G.i.e.m.

Nella specie, invero, si “riafferma la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall’art. 129, comma 1 c.p.p. (…)”.

In altri termini, fatto salvo il limite dell’evidente innocenza dell’imputato, le Sezioni unite escludono fermamente che il principio dell’immediatezza del proscioglimento possa essere derogato, così come sostenuto ad esempio nella sentenza Cassazione penale, Sez. III 26 febbraio 2019, n. 8350, Ciccone, in ragione della necessità di accertare il fatto in vista della confisca urbanistica.

Conseguentemente, secondo le S.U., il Giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio tra le parti, il reato di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Nel caso, invece, in cui la declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione sia intervenuta all’esito del giudizio di impugnazione, come statuito dal secondo principio di diritto espresso dal massimo Consesso di legittimità, i Giudici di appello e la Corte di Cassazione saranno tenuti, in applicazione dell’art. 578 bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca ex art. 44, comma 2 del d.p.r. 380 del 2001.

Ed, invero, la norma testè citata è da ritenersi applicabile non solo ai casi di confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., ma anche a tutte le altre ipotesi di “confisca prevista da altre disposizioni di legge”, cui può, secondo gli ermellini, ragionevolmente farsi rientrare – mediante un’interpretazione estensiva del dato letterale adesso richiamato – anche la confisca stabilita dall’art. 44 T.U.E.